Statuto

AICO

Statuto dell'Associazione Italiana di Cardiologia

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata: "A.I.C.O. (Associazione Italiana di CardiOncologia)".

ARTICOLO 2 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Napoli, Via Pergolesi n. 1/b.
L'Associazione potrà istituire sedi operative, amministrative e di rappresentanza sull'intero territorio nazionale.

ARTICOLO 3 - DURATA
L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo eventuale proroga che dovrà essere deliberata almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 4 - SCOPO
L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita al fine di svolgere attività di utilità culturale, sociale e sanitaria.
In particolare l’Associazione promuove lo studio delle malattie nel campo della cardiologia e della oncologia e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
.-promuovere, organizzare e coordinare attività di ricerca scientifica, formazione, informazione, aggiornamento professionale;
.-organizzare congressi, meeting, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, seminari di studi;
.-svolgere attività editoriali.
L'Associazione, per l'attuazione dello scopo associativo, potrà compiere tutte le connesse operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
.-da eventuali eredità, donazioni e lasciti;
.-da eventuali fondi di riserva costituiti con l.-e eccedenze di bilancio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
.-dalle quote associative annuali;
.-dai contributi e dalle erogazioni liberali;
.-dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
.-da ogni altra entrata che concorra a finanziare l'attività associativa.

ARTICOLO 6 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E’ vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili, fondi, riserve o capitale, sotto qualsiasi forma ai Soci, salvo che nei casi imposti dalla legge; eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti in attività istituzionali.

ARTICOLO 7 - SOCI
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie:
Soci ordinari
Soci onorari.
I Soci ordinari sono i cultori nel campo della cardiologia e della oncologia, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annuale.
I Soci onorari sono i cultori che si sono particolarmente distinti nel campo della cardiologia e della oncologia, la cui nomina sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.
L'ammissione all'Associazione comporta per i Soci i seguenti obblighi:
versare, se dovuta, la quota associativa annuale all’atto dell’adesione e, per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni anno;
rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni associative.
La qualità di Socio è intrasmissibile e si perde per decesso, recesso ed esclusione.
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante raccomandata A.R. da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi, quali, ad esempio, la violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’Associazione, l’aver riportato condanne a pene detentive per reati non colposi, il mancato pagamento della quota associativa annuale, se dovuta.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea Nazionale;
il Consiglio Direttivo Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
l’Assemblea Regionale;
il Consiglio Direttivo Regionale.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE
L'Assemblea Nazionale è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione, se dovuta.
All’Assemblea Nazionale spetta:
approvare il bilancio consuntivo;
determinare la quota associativa annuale;
stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e nominarli;
deliberare su tutti gli argomenti posti alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
deliberare sulle modifiche dello statuto;
decidere l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulle procedure di liquidazione e sulla nomina del liquidatore.
L'Assemblea Nazionale è convocata in qualsiasi località del territorio italiano dal Presidente Nazionale mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Socio alternativamente a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail o consegna diretta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nella stessa comunicazione può essere previsto il giorno, il luogo e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione.
L'Assemblea Nazionale deve essere convocata:
almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni esercizio per deliberare in ordine all’approvazione del bilancio;
quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
quando sia richiesto da almeno un decimo dei Soci.
I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri Soci, anche se membri del Consiglio.
Il Socio partecipante all'Assemblea Nazionale può disporre di non più di 3 (tre) deleghe.
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed in sua mancanza dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi l'Assemblea Nazionale nomina il proprio Presidente.
L'Assemblea Nazionale nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea Nazionale constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.
Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal 1° comma dell'articolo 21 del codice civile. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile.
Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea Nazionale può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza, audioconferenza) ed i voti possono essere espressi anche in maniera elettronica, salvaguardando l’identità del mittente.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da 13 (tredici) componenti, compresi il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente.
I Consiglieri sono scelti fra i Soci ordinari, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio Direttivo Nazionale.
Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionario l'intero organo amministrativo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina nel proprio seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione e gli sono affidati tutti i poteri non demandati ad altri organi statutari. Il Consiglio Direttivo Nazionale, pertanto, tra l’altro:
redige il bilancio preventivo;
ammette ed esclude i Soci ordinari, sentito di norma il parere del Consiglio Direttivo Regionale territorialmente competente, se istituito, ed i Soci onorari;
nomina dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione;
istituisce e chiude le sezioni regionali.
Nel caso di istituzione di una sessione regionale nomina un Segretario che provvederà alla convocazione dell'assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo Regionale;
f) nomina nel proprio seno il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato in qualsiasi località del territorio italiano dal Presidente Nazionale mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Consigliere alternativamente a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail o consegna diretta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza od impedimento del Segretario, il verbale sarà redatto da un altro Consigliere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza, audioconferenza) ed i voti possono essere espressi anche in maniera elettronica, salvaguardando l’identità del mittente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più componenti.
La carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale è gratuita.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale:
ha la firma e rappresentanza dell’Associazione ad ogni effetto di legge;
promuove le attività opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale;
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e che gli siano state delegate dagli organi associativi;
può adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre senza indugio a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 12 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente Nazionale nel dare attuazione alle delibere consiliari ed assembleari e ne assume le funzioni in caso di impedimento.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO
Il Segretario svolge funzioni principalmente amministrative ed organizzative e, pertanto, tra l’altro:
cura l’organizzazione generale dell’Associazione;
effettua gli atti necessari per l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
si occupa della tenuta e della conservazione della documentazione dell’Associazione.

ARTICOLO 14 - TESORIERE
Il Tesoriere gestisce le attività patrimoniali ed amministrative dell’Associazione e, pertanto, tra l’altro:
verifica la congruità delle spese;
gestisce i rapporti con gli Istituti di Credito;
predispone la bozza del bilancio.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA REGIONALE
L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annua di associazione, residenti nella Regione territorialmente competente, previa istituzione come previsto dall’art. 10, lettera e) del presente Statuto. All’Assemblea Regionale spetta:
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
deliberare su tutti gli argomenti posti alla sua attenzione da parte del Presidente Regionale.
L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale in qualsiasi località all’interno del territorio regionale o, eccezionalmente ed a discrezione del Presidente Regionale, al di fuori di esso. La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Socio alternativamente a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail o consegna diretta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nella stessa comunicazione può essere previsto il giorno, il luogo e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione.
L'Assemblea Regionale deve essere convocata:
ogni qual volta sarà ritenuto opportuno dal Presidente Regionale;
quando sia richiesto da almeno un decimo dei Soci della Sezione Regionale.
I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo.
Il Socio partecipante all'Assemblea Regionale può disporre di non più di 2 (due) deleghe.
L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale; in caso di sua assenza l'Assemblea Regionale nomina il proprio Presidente.
L'Assemblea Regionale nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea Regionale constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.
Le Assemblee Regionali sono validamente costituite e deliberano in tutti i casi con le maggioranze previste dal 1° comma dell'articolo 21 del codice civile.
Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea Regionale può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza, audioconferenza) ed i voti possono essere espressi anche in maniera elettronica, salvaguardando l’identità del mittente.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da 7 (sette) componenti, compreso il Presidente Regionale.
I Consiglieri sono scelti fra i Soci ordinari, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo Regionale alla prima riunione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Regionale. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio Direttivo Regionale.
Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionario l'intero organo amministrativo.
Il Consiglio Direttivo Regionale nomina nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo Regionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Sezione Regionale e, tra l’altro:
promuove l’attività dell’Associazione a livello regionale;
esprime il proprio parere al Consiglio Direttivo Nazionale sulle domande dei nuovi Soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato in qualsiasi località del territorio italiano dal Presidente Regionale mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Consigliere alternativamente a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail o consegna diretta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Regionale lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente Regionale e, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Regionale in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo Regionale può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza, audioconferenza) ed i voti possono essere espressi anche in maniera elettronica, salvaguardando l’identità del mittente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza od impedimento del Segretario, il verbale sarà redatto da un altro Consigliere.
La carica di membro del Consiglio Direttivo Regionale è gratuita.

ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, oltre che per la scadenza della durata dell'Associazione, dall’Assemblea Nazionale, la quale provvederà alla nomina di 1 (uno) o più Liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Firmato

MAUREA Nicola
IAFFAIOLI Rosario Vincenzo
DE LAURENTIIS Michelino
PERRONE FILARDI Pasquale
OLIVA Stefano
TOCCHETTI Carlo Gabriele
Dr. FERRARA Mario - Notaio Sigillo